RECUPERO DEL CREDITO
Lo Studio Legale Mattioli fornisce un servizio online di recupero del credito in Italia e all'Estero, nei Paesi UE ed extra-UE.
Il servizio, a seconda delle circostanze, può articolarsi in 3 fasi:
i) invio di una lettera di diffida al debitore
ii) verifica delle condizioni per la sottoscrizione di un accordo transattivo
iii) in mancanza di tali condizioni, avvio dell'azione giudiziale
Per il recupero del credito in ambito UE è possibile oggi avvalersi del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento CE n.1896/2006), del procedimento per la formazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Regolamento CE n. 805/2004) e, per finire, di un procedimento diretto ad ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari del debitore (Regolamento UE n. 655/2014).
Se il debitore ha sede in un Paese extra UE può essere necessario avviare l'azione legale nel Paese del debitore, avvalendosi di un professionista locale. In questa eventualità, lo Studio Legale Mattioli assiste il cliente nella scelta di un professionista che soddisfi requisiti di serietà, affidabilità e competenza e svolge una importante funzione di collaborazione e supporto in favore del professionista prescelto, fornendogli la documentazione utile e concordando la migliore strategia difensiva nell'interesse del cliente, laddove il credito sia contestato dal debitore.
Per sottoporci il vostro caso e chiedere un preventivo, potrete gentilmente compilare il form presente nella pagina "Contatti", oppure inviare una email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o ancora contattarci, anche via Whatsapp, al n°+39.335.7044919. Grazie.
SEGNALAZIONI ILLEGITTIME DEL DEBITORE PRESSO LA CENTRALE DEI RISCHI O I SIC: COME TUTELARSI
Sempre nella materia del recupero del credito, lo Studio Legale Mattioli ha inoltre maturato una significativa esperienza in materia di segnalazioni illegittime di debitori presso la Centrale Rischi. Poter ottenere finanziamenti è di vitale importante sia per i consumatori sia per le imprese. Ma per potere accedere al finanziamento occorre evitare che il proprio nominativo, o quello della propria impresa, risulti segnalato quale "cattivo pagatore" in una banca dati di informazioni creditizie, che hanno come scopo quello di valutare il c.d. merito creditizio ovverossia l'affidabilità di chi chiede un finanziamento.
Si tratta di banche dati (Centrale dei Rischi della Banca d'Italia o SIC, acronimo per Sistemi di Informazioni Creditizie) che raccolgono informazioni dagli istituti di credito (Banche o società finanziarie) sui finanziamenti richiesti e ottenuti dai consumatori e imprese; con il duplice obiettivo di fornire alle Banche o società finanziarie alle quali sia richiesto un finanziamento, informazioni sulla affidabilità del richiedente nonchè, a quest'ultimo, la possibilità di costruirsi una "referenza" di "buon pagatore" che gli permetterà di essere agevolato nell'ottenimento di nuovi prestiti.
La decisione di concedere o meno credito viene presa dagli Istituti di credito in autonomia; valutano oltre ad alcuni elementi oggettivi - quali il reddito del soggetto richiedente, la stabilità delle entrate - anche le informazioni creditizie contenute nelle relative banche dati.
In particolare, per un privato o un imprenditore avere segnalazioni negative presso la Centrale dei Rischi della Banca D'Italia o i SIC (come CRIF, EXPERIAN, CTC e CERVED) comporta i seguenti ordini di problemi:
i) può risultare impossibile accedere ad ulteriori fonti di finanziamento (comportando talvolta, nel mondo dell'impresa, il tracollo dell'azienda);
ii) può indurre gli Istituti di Credito, diversi da quello segnalante, a revocare affidamenti bancari già concessi o ad impedire l'apertura di nuovi conti correnti.
In conseguenza di ciò, le Banche o le società finanziarie sono tenute ad una valutazione scrupolosa della sussistenza di tutti i presupposti per la segnalazione a sofferenza del credito del Cliente, essendo responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi o ai SIC.
In mancanza anche di un solo presupposto, la segnalazione è giuridicamente illegittima ed il privato o impresa può chiedere la cancellazione della stessa.
In caso di illegittima segnalazione, il consumatore o l'impresa ha diritto ad ottenere l'immediata cancellazione dei propri dati dalla Centrale dei Rischi o dai SIC, onde evitare che il loro permanere comprometta la reputazione di soggetto "buon pagatore" ed affidabile; ha diritto, in secondo luogo, sussistendone i presupposti, ad un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Vuoi sapere se esistono delle segnalazioni a tuo carico? Vuoi sapere se sono illegittime e come tutelarti?
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